(Regolamento-art. 264)
 
                              Art. 264. 
 
 
  Il  trasporto  dei  crediti  all'amministrazione  demaniale   dalle
contabilita'  delle  altre  amministrazioni  centrali,  di   cui   al
precedente art. 263,  si  compie  mediante  elenchi  che,  in  doppio
originale, le amministrazioni  centrali  interessate,  e  per  quella
finanziaria i contabili che hanno in carico le  partite,  trasmettono
all'intendenza di finanza della  provincia  nella  quale  le  partite
debbono riscuotersi. 
 
  Tali elenchi debbono indicare  i  crediti  da  trasportarsi,  e  le
operazioni eseguite  per  la  riscossione  di  essi,  comprovate  dai
documenti da unirsi agli elenchi medesimi. 
 
  L'intendenza di finanza, verificati tali elenchi, ove  nulla  trovi
da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi  colle
necessarie notizie agli agenti del demanio che da essa dipendono  per
la l'iscrizione nei rispettivi registri. 
 
  Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi la  dichiarazione
che le partite sono state date in carico agli agenti del  demanio,  e
lo  trasmette  all'amministrazione  o  al  contabile  da  cui  le  e'
pervenuto. 
 
  In base a  tale  dichiarazione  le  singole  amministrazioni  fanno
eliminare dalle  scritture  dei  propri  agenti  le  partite  passate
all'amministrazione demaniale, e dispongono  che  le  partite  stesse
vengano pure portate a scarico  dei  conti  giudiziali  degli  agenti
medesimi, unendovi a giustificazione la dichiarazione predetta. 
 
  In caso di disaccordo  tra  l'amministrazione  nei  registri  della
quale trovasi iscritto il credito, e la intendenza di finanza, che si
ricusasse al trasporto richiestole, decide il ministro delle finanze.