(Regolamento-art. 265)
 
                              Art. 265. 
 
 
  L'annullamento dei crediti di cui alla lettera  e)  del  precedente
art. 263, e' ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti
dell'amministrazione finanziaria siano essi o non siano in  carico  a
contabili dello Stato. 
 
  Pei crediti superiori a lire 5000, occorre il conforme avviso della
Regia avvocatura erariale e per quelli  superiori  alle  lire  40,000
occorre inoltre il conforme voto del consiglio di Stato. 
 
  L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni  e'
ordinato su proposta documentata dalle  amministrazioni  stesse,  con
decreto del ministro delle finanze su conforme parere dell'avvocatura
erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5000 e per  le
partite superiori alle lire 40,000 su conforme parere dell'avvocatura
stessa e del consiglio di Stato. 
 
  Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla  registrazione
della Corte dei conti.