Art. 265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera e) del precedente art. 263, e' ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. Pei crediti superiori a lire 5000, occorre il conforme avviso della Regia avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40,000 occorre inoltre il conforme voto del consiglio di Stato. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del ministro delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5000 e per le partite superiori alle lire 40,000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del consiglio di Stato. Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.