(Regolamento-art. 267)
 
                              Art. 267. 
 
 
  Per la eliminazione  totale  o  parziale,  dai  registri  ove  sono
inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili  dello
Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per  la
gia'  seguita  legale   estinzione,   o   perche'   indebitamente   o
erroneamente liquidati, provvedono  le  singole  amministrazioni  con
atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili. 
 
  Per le partite che non siano in carico a contabili,  l'annullamento
e' disposto, secondo le norme del precedente articolo 265, ed esclusi
i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o  del
ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della  Corte
dei conti.