(Regolamento-art. 268)
 
                              Art. 268. 
 
 
  I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono  compresi
nel rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto
alla eliminazione dalle  scritture  a  norma  dell'ultimo  comma  del
precedente art.263. 
 
  Quelli incerti perche' giudiziariamente  controversi  e  quelli  di
dubbia  e  difficile  esazione  sono,  in  complesso,  calcolati  nel
rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dell'amministrazione,
si  puo'  fare  assegnamento  secondo  le  probabilita'  della   loro
riscossione. 
 
  I  residui  di  entrata,  di  cui  sia  legalmente  dilazionata  la
scadenza, sono eliminati dal conto dei residui, per  formare  oggetto
di  nuova  iscrizione  in  bilancio  alle  scadenze   stabilite.   La
eliminazione e' disposta mediante decreti dei  singoli  ministri,  da
sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.