(Codice di procedura penale-art. 332)
 
                              Art. 332 
 
                 (Casi e forme delle perquisizioni) 
 
  Quando il giudice  ha  fondato  motivo  di  sospettare  che  taluno
occulti  sulla  persona  cose  pertinenti  al   reato,   dispone   la
perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di  sospettare  che
tali cose si trovino in un determinato  luogo,  ovvero  che  in  esso
possa  eseguirsi  l'arresto  dell'imputato  o  di  un'altra   persona
indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare. 
 
  La perquisizione e'  disposta  con  decreto;  il  giudice  vi  puo'
procedere personalmente e occorrendo  con  l'assistenza  della  forza
pubblica. Puo' anche delegare col medesimo decreto  un  ufficiale  di
polizia giudiziaria.