Art. 332 (Casi e forme delle perquisizioni) Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare. La perquisizione e' disposta con decreto; il giudice vi puo' procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Puo' anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.