(Codice di procedura penale-art. 333)
 
                              Art. 333 
 
               (Tempo delle perquisizioni domiciliari) 
 
  Non si puo' cominciare la  perquisizione  in  un'abitazione  o  nei
luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e  prima  di
un'ora avanti la levata del sole. 
 
  Nondimeno nei casi urgenti il giudice puo'  disporre  per  iscritto
che la perquisizione avvenga anche in tempo di notte.