Art. 333
(Tempo delle perquisizioni domiciliari)
Non si puo' cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei
luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di
un'ora avanti la levata del sole.
Nondimeno nei casi urgenti il giudice puo' disporre per iscritto
che la perquisizione avvenga anche in tempo di notte.