Art. 333 (Tempo delle perquisizioni domiciliari) Non si puo' cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole. Nondimeno nei casi urgenti il giudice puo' disporre per iscritto che la perquisizione avvenga anche in tempo di notte.