(Codice di procedura penale-art. 334)
 
                              Art. 334 
 
        (Doveri e facolta', del giudice nelle perquisizioni) 
 
  All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui  e'  eseguita
una perquisizione domiciliare e' consegnata, nell'atto d'iniziare  le
operazioni, copia del  decreto  del  giudice,  con  invito  orale  di
assistervi o farsi rappresentare da persona che  sia  sul  posto.  La
copia, se non  puo'  essere  consegnata  alle  indicate  persone,  e'
consegnata e l'invito e'  fatto  ad  un  congiunto  o  domestico,  al
portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche'  abbia  capacita'  di
essere testimonio ad atti processuali. 
 
  Se le dette formalita' non possono essere  compiute,  ne  e'  fatta
menzione nel processo verbale. 
 
  Il  giudice,  nel  procedere  alla  perquisizione  domiciliare,  ha
facolta' di ordinare anche oralmente che siano perquisite le  persone
presenti o sopraggiunte, quando ritiene che  possano  occultare  cose
pertinenti al reato. 
 
  Puo' altresi' ordinare  che  taluno  non  si  allontani  prima  del
compimento delle operazioni, e puo' farlo  sorvegliare  dagli  agenti
della forza pubblica. Il  trasgressore  e'  per  ordine  del  giudice
trattenuto o ricondotto con la forza sul posto.