Art. 334 (Doveri e facolta', del giudice nelle perquisizioni) All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui e' eseguita una perquisizione domiciliare e' consegnata, nell'atto d'iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice, con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non puo' essere consegnata alle indicate persone, e' consegnata e l'invito e' fatto ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purche' abbia capacita' di essere testimonio ad atti processuali. Se le dette formalita' non possono essere compiute, ne e' fatta menzione nel processo verbale. Il giudice, nel procedere alla perquisizione domiciliare, ha facolta' di ordinare anche oralmente che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato. Puo' altresi' ordinare che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni, e puo' farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore e' per ordine del giudice trattenuto o ricondotto con la forza sul posto.