(Codice di procedura penale-art. 335)
 
                              Art. 335 
 
     (Invito ad esibire. Riguardi nelle perquisizioni personali) 
 
  Se si ricerca una cosa determinata, il giudice, prima di  procedere
alla perquisizione personale, puo' invitare la persona  ad  esibirla.
Se la cosa viene presentata, la perquisizione e' omessa, salvo che si
ritenga utile procedervi per altre ragioni. 
 
  La perquisizione sul corpo  di  una  donna  e'  fatta  eseguire  da
un'altra donna, quando cio' e' possibile  e  non  importa  ritardo  o
pregiudizio per le operazioni. 
 
  In ogni caso le  perquisizioni  personali  devono  essere  eseguite
separatamente ed in modo che,  nei  limiti  della  possibilita',  sia
rispettato il pudore della persona.