Art. 335 (Invito ad esibire. Riguardi nelle perquisizioni personali) Se si ricerca una cosa determinata, il giudice, prima di procedere alla perquisizione personale, puo' invitare la persona ad esibirla. Se la cosa viene presentata, la perquisizione e' omessa, salvo che si ritenga utile procedervi per altre ragioni. La perquisizione sul corpo di una donna e' fatta eseguire da un'altra donna, quando cio' e' possibile e non importa ritardo o pregiudizio per le operazioni. In ogni caso le perquisizioni personali devono essere eseguite separatamente ed in modo che, nei limiti della possibilita', sia rispettato il pudore della persona.