(Testo unico-art. 167)
                              Art. 167. 
 
(Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  17,
R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 -  Art.  4,  commi  1°  a  3°,  R.
                 decreto 30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Le Universita' e gli Istituti superiori conferiscono, in  nome  del
Re le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle  Facolta'  indicate
nell'art. 20 sono determinati dal regolamento generale universitario.
Possono  inoltre  conferire  altre  lauree  o  diplomi  che   saranno
stabiliti  dai  rispettivi  statuti  in   relazione   all'ordinamento
didattico delle Facolta', Scuole e Corsi di cui sono costituiti. 
  Il diploma di laurea in scienze economiche e  commerciali  portera'
una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che  lo
studente abbia seguito, superando i relativi esami.