Art. 168. (Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925. n. 1604 - Art. 10, ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119). La laurea in scienze politiche e equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.