(Testo unico-art. 168)
                              Art. 168. 
 
(Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre  1925.  n.  1604  -  Art.  10,
      ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119). 
 
  La laurea in  scienze  politiche  e  equipollente  alla  laurea  in
giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le
Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.