Art. 169. (Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 2, commi 3° a 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 30 marzo 1931, n. 381 - Art. 45, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227). La laurea ad honorem puo' essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facolta' o Scuola per cui e' concessa. La deliberazione del Consiglio della Facolta' o della Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.