(Testo unico-art. 169)
                              Art. 169. 
 
(Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art.  2,  commi
3° a 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge  30  marzo
 1931, n. 381 - Art. 45, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227). 
 
  La laurea ad honorem puo' essere conferita soltanto a persone  che,
per opere  compiute  o  per  pubblicazioni  fatte,  siano  venute  in
meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facolta'  o
Scuola per cui e' concessa. 
  La deliberazione del Consiglio della Facolta' o della  Scuola,  che
conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza
di due terzi dei  voti  ed  approvata  dal  Ministro  dell'educazione
nazionale. 
  La laurea ad honorem  attribuisce  tutti  i  diritti  delle  lauree
ordinarie.