(Testo unico-art. 170)
                              Art. 170. 
 
         (Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno  valore  legale
nel Regno, salvo il caso di legge speciale. 
  Tuttavia  coloro  i  quali  abbiano  ottenuto  presso  Istituti  di
istruzione superiore esteri uno dei  titoli  compresi  in  un  elenco
approvato,  e,  occorrendo,  modificato  con  decreto  del   Ministro
dell'educazione  nazionale,  possono  ottenere   presso   una   delle
Universita' o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B il  titolo
corrispondente a quello conseguito all'estero. 
  Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco  di  cui
al comma precedente, il Ministro, udito il  parere  delle  competenti
autorita' accademiche e del Comitato esecutivo  della  sezione  prima
del Consiglio superiore dell'educazione  nazionale,  puo'  dichiarare
che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di
quello corrispondente conferito dalle Universita'  e  dagli  Istituti
superiori del  Regno,  ovvero  ammettere  l'interessato  a  sostenere
l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale  dagli
esami  di  profitto  prescritti  dallo  statuto  dell'Universita'   o
Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.