Art. 171. (Art. 8, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 29, comma, ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 18, R. decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176). I cittadini di nazionalita' non italiana dei territori annessi, che conseguano titoli accademici all'estero successivamente alla data di pubblicazione del presente testo unico, non possono giovarsi delle disposizioni di cui all'articolo precedente.