(Testo unico-art. 171)
                              Art. 171. 
 
(Art. 8, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 -  Art.  29,  comma,
ultimo,  R.  decreto  30  novembre  1924,  n.  2172  -  Art.  18,  R.
               decreto-legge 2 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I cittadini di nazionalita' non italiana dei territori annessi, che
conseguano titoli accademici all'estero successivamente alla data  di
pubblicazione del presente testo unico, non  possono  giovarsi  delle
disposizioni di cui all'articolo precedente.