(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 237)
                              Art. 237. 
                (Liquidazione coatta amministrativa). 
 
  Nel caso di liquidazione  coatta  amministrativa  si  applicano  al
commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229,  ai
creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore
le disposizioni degli articoli 220 e 226.