Art. 293.
(Sostituzione del comandante in corso di navigazione).
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando
della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico,
e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano
disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di
primo approdo, ove l'autorita' preposta alla navigazione marittima o
interna ovvero l'autorita' consolare nomina il comandante per il
tempo necessario.
Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione
interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti
speciali.