(Codice della navigazione-art. 293)
                              Art. 293. 
       (Sostituzione del comandante in corso di navigazione). 
 
  In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il  comando
della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine  gerarchico,
e successivamente al  nostromo,  fino  al  momento  in  cui  giungano
disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di
primo approdo, ove l'autorita' preposta alla navigazione marittima  o
interna ovvero l'autorita' consolare  nomina  il  comandante  per  il
tempo necessario. 
 
  Per le navi addette a servizi  pubblici  di  linea  in  navigazione
interna si applicano  le  norme  stabilite  da  leggi  e  regolamenti
speciali.