(Codice della navigazione-art. 294)
                              Art. 294. 
          (Assunzione di comandante straniero all'estero). 
 
  Nei porti esteri, previa autorizzazione  dell'autorita'  consolare,
il comando della nave puo' essere affidato, fino  al  porto  ove  sia
possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno  straniero
in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da
sostituire.