Art. 294.
(Assunzione di comandante straniero all'estero).
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorita' consolare,
il comando della nave puo' essere affidato, fino al porto ove sia
possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero
in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da
sostituire.