(Codice della navigazione-art. 295)
                              Art. 295. 
        (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali). 
 
  Al comandante della nave, in modo esclusivo,  spetta  la  direzione
della manovra e della navigazione. 
 
  Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti  di  tutti  gli
interessati nella nave e nel carico egli esercita i  poteri  che  gli
sono attribuiti dalla legge.