(Codice della navigazione-art. 296)
                              Art. 296. 
                (Atti di stato civile e testamenti). 
 
  Il  comandante  della  nave  marittima  esercita  le  funzioni   di
ufficiale di stato civile previste dal presente  codice  e  riceve  i
testamenti indicati nell'articolo 611 del codice civile.