Art. 297.
(Doveri del comandante prima della partenza).
Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita
nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che
la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed
equipaggiata. Deve altresi' accertarsi che la nave sia
convenientemente caricata e stivata.