(Codice della navigazione-art. 297)
                              Art. 297. 
            (Doveri del comandante prima della partenza). 
 
  Prima della partenza il comandante, oltre a  promuovere  la  visita
nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che
la nave sia idonea  al  viaggio  da  intraprendere,  bene  armata  ed
equipaggiata.   Deve   altresi'   accertarsi   che   la   nave    sia
convenientemente caricata e stivata.