(Codice della navigazione-art. 298)
                              Art. 298. 
                (Comando della nave in navigazione). 
 
  Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del  pilota,
deve dirigere personalmente  la  manovra  della  nave  all'entrata  e
all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza  in
cui la navigazione presenti particolari difficolta'.