Art. 300.
(Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione).
Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo
o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il
comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.
A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che
incontri, o altrimenti approdare nel piu' vicino luogo, anche se
all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita', il
comandante puo' impiegare per le esigenze della nave le merci
esistenti a bordo.