(Codice della navigazione-art. 300)
                              Art. 300. 
     (Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione). 
 
  Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di  bordo
o altra cosa indispensabile alla regolare e  sicura  navigazione,  il
comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. 
 
  A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che
incontri, o altrimenti approdare nel  piu'  vicino  luogo,  anche  se
all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita',  il
comandante puo'  impiegare  per  le  esigenze  della  nave  le  merci
esistenti a bordo.