Art. 301.
(Riduzione delle razioni di viveri).
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e'
possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante
deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute
all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni
di un possibile rifornimento.