(Codice della navigazione-art. 301)
                              Art. 301. 
                (Riduzione delle razioni di viveri). 
 
  Se alla deficienza delle  provviste  alimentari  di  bordo  non  e'
possibile sopperire a norma dell'articolo precedente,  il  comandante
deve  ridurre  in  misura  adeguata  le  razioni  di  viveri   dovute
all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle  normali  previsioni
di un possibile rifornimento.