(Codice della navigazione-art. 302)
                              Art. 302. 
          (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). 
 
  Se nel corso del  viaggio  si  verificano  eventi  che  mettono  in
pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne  la
salvezza con tutti i mezzi che sono a sua  immediata  disposizione  o
che egli puo' procurarsi riparando in  un  porto  ovvero  richiedendo
l'assistenza di altre navi. 
 
  Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il  comandante  deve
provvedere ai sensi dell'articolo 307. 
 
  Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave  o  del
carico, egli deve, per quanto  e'  possibile,  procedere  cominciando
dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa
il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.