Art. 302.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).
Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in
pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la
salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o
che egli puo' procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l'assistenza di altre navi.
Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il comandante deve
provvedere ai sensi dell'articolo 307.
Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del
carico, egli deve, per quanto e' possibile, procedere cominciando
dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu' utile si appalesa
il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.