(Codice della navigazione-art. 303)
                              Art. 303. 
                 (Abbandono della nave in pericolo). 
 
  Il comandante non puo' ordinare l'abbandono della nave in  pericolo
se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte
nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o,
in  mancanza,  di  due  almeno  fra  i   piu'   provetti   componenti
dell'equipaggio. 
 
  Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo,  provvedendo  in
quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti
di valore affidati alla sua custodia.