Art. 303.
(Abbandono della nave in pericolo).
Il comandante non puo' ordinare l'abbandono della nave in pericolo
se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte
nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o,
in mancanza, di due almeno fra i piu' provetti componenti
dell'equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in
quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti
di valore affidati alla sua custodia.