(Codice della navigazione-art. 305)
                              Art. 305. 
        (Scaricazione prima della verifica della relazione). 
 
  Anteriormente alla  verifica,  a  norma  dell'articolo  584,  della
relazione di cui all'articolo  precedente,  il  comandante  non  puo'
iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.