Art. 306.
(Limiti della rappresentanza del comandante).
Il comandante puo' in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti
giornalieri, alle forniture di lieve entita' e alle piccole
riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo'
compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della
spedizione; puo' parimenti assumere o congedare componenti
dell'equipaggio.
La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante
munito dei necessari poteri, e' opponibile ai terzi solo quando
questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel
luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo
relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente
pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.