(Codice della navigazione-art. 306)
                              Art. 306. 
            (Limiti della rappresentanza del comandante). 
 
  Il comandante puo' in ogni caso provvedere agli  approvvigionamenti
giornalieri,  alle  forniture  di  lieve  entita'  e   alle   piccole
riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. 
 
  Fuori dei luoghi nei  quali  sono  presenti  l'armatore  o  un  suo
rappresentante  munito  dei  necessari  poteri,  il  comandante  puo'
compiere gli atti  occorrenti  per  i  bisogni  della  nave  e  della
spedizione;  puo'   parimenti   assumere   o   congedare   componenti
dell'equipaggio. 
 
  La presenza dell'armatore, ovvero quella di un  suo  rappresentante
munito dei necessari poteri,  e'  opponibile  ai  terzi  solo  quando
questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore  nel
luogo del suo domicilio e la presenza del  rappresentante  nel  luogo
relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri  debitamente
pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.