(Codice della navigazione-art. 307)
                              Art. 307. 
             (Necessita' di denaro in corso di viaggio). 
 
  Se  nel  corso  del  viaggio  sorge  necessita'   di   denaro   per
rifornimento di  provviste,  per  riparazioni  o  per  altra  urgente
esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che  non
rientri  negli  estremi  previsti  nel  primo   comma   dell'articolo
precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore. 
 
  Quando cio' non sia possibile,  ovvero  se  l'armatore  debitamente
avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni,
il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere,  puo'
farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a
prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso  coloro
che somministrano provviste,  materiali,  attrezzi  o  mano  d'opera,
ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della
nave non indispensabili alla sicura navigazione. 
 
  Negli  stessi  casi  il  comandante,  accertata  la  necessita'  di
provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai  caricatori  ed
ai destinatari interessati, puo'  farsi  autorizzare  dalla  suddetta
autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi
diritti al carico si possono opporre alla vendita o  al  pegno  delle
loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il  nolo  relativo,
in proporzione del tratto utilmente  percorso  se  si  valgono  tutti
della facolta' predetta, o diversamente per intero. 
 
  Quando la necessita' di procedere  al  pegno  o  alla  vendita  del
carico sia  determinata  dalle  esigenze  previste  dal  primo  comma
dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e
a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o
alla vendita del carico.