Art. 307.
(Necessita' di denaro in corso di viaggio).
Se nel corso del viaggio sorge necessita' di denaro per
rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente
esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non
rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo
precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
Quando cio' non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente
avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni,
il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere, puo'
farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a
prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro
che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera,
ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della
nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita' di
provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed
ai destinatari interessati, puo' farsi autorizzare dalla suddetta
autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi
diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle
loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo,
in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti
della facolta' predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessita' di procedere al pegno o alla vendita del
carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma
dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e
a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o
alla vendita del carico.