(Codice della navigazione-art. 308)
                              Art. 308. 
(Indennizzo degli aventi diritto al carico o  dei  proprietari  delle
                            pertinenze). 
 
  Quando le merci esistenti a bordo  sono  impiegate  o  vendute  dal
comandante per  le  esigenze  della  nave,  l'armatore  e'  tenuto  a
rimborsare agli aventi  diritto  il  valore  che  le  merci  medesime
avrebbero avuto al momento dell'arrivo  nel  luogo  di  destinazione.
Tuttavia,  se  anteriormente  all'arrivo  nel   luogo   di   prevista
destinazione delle merci impiegate o vendute la nave e'  perduta  per
causa non imputabile all'armatore, questi e' tenuto  a  corrispondere
agli aventi diritto soltanto  il  valore  che  le  merci  avevano  al
momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita. 
 
  Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprieta'
aliena, l'armatore e' tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo
ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia  andata  perduta
per causa non imputabile  all'armatore,  il  maggior  valore  che  le
pertinenze avevano al momento della vendita. 
 
  Quando le pertinenze predette o le merci sono  date  in  pegno  dal
comandante, l'armatore e' tenuto a rimborsare agli aventi diritto  la
somma necessaria  per  procedere  allo  svincolo  e  al  trasporto  a
destinazione; se tuttavia non e' possibile  procedere  allo  svincolo
per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore e' tenuto  a
corrispondere  il  valore   delle   pertinenze   al   momento   della
costituzione del pegno o il valore che le merci  avrebbero  avuto  al
momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel  caso  di  perdita
della nave, prevista nei comma precedenti,  l'armatore  e'  tenuto  a
corrispondere soltanto una somma pari  a  quella  in  garanzia  della
quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.