Art. 308.
(Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle
pertinenze).
Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal
comandante per le esigenze della nave, l'armatore e' tenuto a
rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime
avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione.
Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista
destinazione delle merci impiegate o vendute la nave e' perduta per
causa non imputabile all'armatore, questi e' tenuto a corrispondere
agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al
momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.
Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprieta'
aliena, l'armatore e' tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo
ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta
per causa non imputabile all'armatore, il maggior valore che le
pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal
comandante, l'armatore e' tenuto a rimborsare agli aventi diritto la
somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a
destinazione; se tuttavia non e' possibile procedere allo svincolo
per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore e' tenuto a
corrispondere il valore delle pertinenze al momento della
costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al
momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita
della nave, prevista nei comma precedenti, l'armatore e' tenuto a
corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della
quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.