Art. 309.
(Poteri processuali del comandante).
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo', in
caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in
nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la
spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti
l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare
eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di
questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti
dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le
obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La
presenza dell'armatore o di un suo rappresentante puo' essere opposta
ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306.
L'armatore puo' riassumere le domande proposte dal comandante o
contro di lui, e puo' inoltre impugnare le sentenze emesse in
contraddittorio del comandante.