(Codice della navigazione-art. 309)
                              Art. 309. 
                (Poteri processuali del comandante). 
 
  Fuori dei luoghi nei  quali  sono  presenti  l'armatore  o  un  suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il  comandante  puo',  in
caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in
nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la
spedizione. 
 
  Possono parimenti i terzi, fuori  dei  luoghi  dove  sono  presenti
l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri,  fare
eseguire notificazioni  al  comandante  personalmente,  o  contro  di
questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne  i  fatti
dell'equipaggio relativi alla  nave  e  alla  spedizione,  ovvero  le
obbligazioni contratte  dal  comandante  durante  la  spedizione.  La
presenza dell'armatore o di un suo rappresentante puo' essere opposta
ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306. 
 
  L'armatore puo' riassumere le domande  proposte  dal  comandante  o
contro di lui,  e  puo'  inoltre  impugnare  le  sentenze  emesse  in
contraddittorio del comandante.