(Codice della navigazione-art. 311)
                              Art. 311. 
          (Vendita della nave in caso di innavigabilita'). 
 
  Il comandante non puo' vendere la nave senza mandato  speciale  del
proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi  un  caso
di estrema urgenza, la  competente  autorita'  del  luogo,  accertata
l'assoluta innavigabilita' della nave, puo' autorizzare il comandante
a venderla, prescrivendo le modalita' della vendita.