Art. 312.
(Gestione di interessi degli aventi diritto al carico).
Il comandante deve, quando cio' si renda necessario e
compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla
tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.
Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il
comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o
gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed
attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo
criterio nel modo migliore.