(Codice della navigazione-art. 312)
                              Art. 312. 
       (Gestione di interessi degli aventi diritto al carico). 
 
  Il  comandante  deve,   quando   cio'   si   renda   necessario   e
compatibilmente con le esigenze  della  spedizione,  provvedere  alla
tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. 
 
  Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali  misure,  il
comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o
gli eventuali rappresentanti sul luogo, che  siano  a  lui  noti,  ed
attenersi alle  loro  istruzioni;  in  mancanza,  deve  agire  a  suo
criterio nel modo migliore.