(Codice della navigazione-art. 313)
                              Art. 313. 
       (Responsabilita' del comandante in caso di pilotaggio). 
 
  In caso di pilotaggio, il  comandante  e'  responsabile  dei  danni
causati alla nave da errata manovra, se non  provi  che  l'errore  e'
derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.