(Codice della navigazione-art. 314)
                              Art. 314. 
                         (Processo verbale). 
 
  Le cause e la portata dei provvedimenti  presi  dal  comandante  ai
sensi degli articoli 300 a 302, nonche' la necessita' di provvedere a
norma del secondo, terzo e quarto  comma  dell'articolo  307,  devono
essere  fatte  constare,  appena  possibile,  con  processo   verbale
sottoscritto  dagli  ufficiali  di  coperta  o,  in   mancanza,   dai
principali membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto  di  alcuno  di
costoro a  sottoscriverlo,  il  processo  verbale  deve  indicare  le
ragioni del rifiuto medesimo. 
 
  Copia del  processo  verbale,  sottoscritto  dal  comandante,  deve
essere allegata alla relazione di eventi straordinari all'atto  della
prestazione di questa alla competente autorita'.