(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 348)
Art. 348.
(Visite ed ispezioni alle navi)
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice,
all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164
del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.