(Regolamento-art. 269)
 
                              Art. 269. 
 
  Gli agenti della riscossione  debbono  rilasciare  quietanza  delle
somme che  riscuotono,  nelle  forme  prescritte  dalle  varie  leggi
d'imposta e dai regolamenti emanati pei diversi servizi. 
 
  Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e  figlia  con
numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.