(Regolamento-art. 270)
 
                              Art. 270. 
 
  I libri bollettari debbono  essere  tenuti  colla  piu'  scrupolosa
esattezza. Nei casi di qualunque alterazione o distrazione dei fogli,
anche non adoperati, o in alcuna  parte  di  essi,  l'Amministrazione
potra'  sottoporre  l'agente  ad  una  multa,  a   titolo   di   pena
disciplinare, nella misura  da  lire  10  a  100;  e  cio',  salvo  i
provvedimenti e le procedure a cui debba far luogo nei  casi  in  cui
l'alterazione derivi da frode.