Art. 270. I libri bollettari debbono essere tenuti colla piu' scrupolosa esattezza. Nei casi di qualunque alterazione o distrazione dei fogli, anche non adoperati, o in alcuna parte di essi, l'Amministrazione potra' sottoporre l'agente ad una multa, a titolo di pena disciplinare, nella misura da lire 10 a 100; e cio', salvo i provvedimenti e le procedure a cui debba far luogo nei casi in cui l'alterazione derivi da frode.