(Regolamento-art. 271)
 
                              Art. 271. 
 
  Oltre all'indicazione della persona che paga, della somma  riscossa
scritta in cifre e  in  lettere,  dell'oggetto  e  della  data  della
riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono  contenere
quelle  altre  indicazioni  che  sono  prescritte   dai   regolamenti
speciali, ed essere sottoscritte dall'agente  riscotitore  o  da  chi
legalmente lo rappresenti. 
 
  Qualora agli uffizi di riscossione sia  addetto  un  ufficiale  pel
controllo, le quietanze debbono  essere  dal  medesimo  allibrate  in
apposito registro e  fornite  del  suo  visto,  quando  le  riconosca
regolari.