(Allegato-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
                 (Regole generali di comportamento) 
 
  1. Nello  svolgimento  del  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio, i gestori: 
 
  a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza  nell'interesse
dei partecipanti agli OICR e dell'integrita' dei mercati; 
 
  b) assicurano che  l'attivita'  di  gestione  sia  svolta  in  modo
indipendente, in  conformita'  degli  obiettivi,  della  politica  di
investimento e dei rischi specifici dell'OICR,  come  indicati  nella
documentazione d'offerta ovvero,  in  mancanza,  nel  regolamento  di
gestione o nello statuto dell'OICR; 
 
  c) acquisiscono una conoscenza e una  comprensione  adeguata  delle
condizioni di liquidabilita' degli strumenti finanziari, dei  beni  e
degli altri valori  in  cui  e'  possibile  investire  il  patrimonio
gestito,  anche  sulla  base  di  sistemi  di  valutazione  corretti,
trasparenti e adeguati; 
 
  d) assicurano parita' di trattamento a tutti gli investitori di uno
stesso OICR gestito e  si  astengono  da  comportamenti  che  possano
pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR  o
di un cliente. 
 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i  gestori,
limitatamente  alla  gestione  di  FIA  italiani  riservati,  possono
operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento
o dai documenti costitutivi del FIA. 
 
  3. I gestori applicano, altresi', gli articoli 17, paragrafo  2,  e
18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.