(Allegato-art. 98)
 
                              Art. 98. 
 
   (Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio) 
 
  1. I gestori applicano l'articolo 18,  paragrafi  1,  3  e  4,  del
regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i
gestori, per ciascun OICVM gestito: 
 
  a)  acquisiscono  le   informazioni,   affidabili   e   aggiornate,
necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi; 
 
  b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento; 
 
  c) prima di disporre l'esecuzione delle  operazioni,  effettuano  -
tenendo conto delle caratteristiche  del  potenziale  investimento  -
analisi di tipo  qualitativo  e  quantitativo  sul  contributo  dello
stesso ai profili di rischio-rendimento e alla  liquidita'  dell'OICR
gestito. 
 
  2.  I  gestori   conservano,   per   ciascun   OICR   gestito,   la
documentazione inerente alla prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva,  da  cui  devono  risultare  le  analisi  realizzate,  le
strategie deliberate e i controlli effettuati.