(Testo unico imposte sui redditi-art. 222)
                              ART. 222 
                  Esenzioni per le borse di studio 
(articolo 4, comma 1, legge 13 agosto 1984, n. 476; articolo 6, comma
6-bis, legge 30 novembre 1989, n. 398; articolo 4, comma 3,  legge  3
luglio 1998, n. 210; articolo 6, comma 13, legge 23 dicembre 1999, n.
488; articolo 1, comma 50, legge 28 dicembre 2015, n.  208;  articolo
1, comma 285, legge 11 dicembre  2016,  n.  232;  articolo  4,  comma
         9-bis, primo periodo, legge 15 luglio 2022, n. 99) 
 
1. Sono esenti dall'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  le
borse di studio di cui alla legge 30 novembre  1989,  n.  398  e  gli
assegni di studio  corrisposti  dallo  Stato  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dalle regioni a statuto  ordinario,
in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente
l'assistenza  scolastica  nell'ambito  universitario,  nonche'  dalle
regioni a statuto speciale e dalle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano allo stesso titolo. 
2. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, di cui al  comma
1, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e  delle  scuole  di
specializzazione, per  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per  i  corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla  provincia  autonoma  di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
nei confronti dei percipienti. 
3. Alle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3
luglio 1998, n. 210, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e
all'articolo 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989,  n.  398.  Con
decreti del Ministro sono determinati annualmente i  criteri  per  la
ripartizione  tra  gli  atenei  delle  risorse  disponibili  per   il
conferimento di borse  di  studio  per  la  frequenza  dei  corsi  di
perfezionamento,   anche    all'estero,    e    delle    scuole    di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita'
di ricerca post-laurea e post-dottorato. 
4. Sono esenti dall'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  le
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1°
gennaio 2000,  nell'ambito  del  programma  Socrates,  istituito  con
decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
marzo 1995, come modificata dalla decisione 576/98/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  febbraio  1998,  nonche'  le  somme
aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che  l'importo
complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85. 
5. Per l'intera durata del  programma  «Erasmus  +»,  alle  borse  di
studio  per  la  mobilita'  internazionale  erogate  a  favore  degli
studenti delle universita' e delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM),  ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo  1,  e  dell'articolo  7,  paragrafo  1,  lettera  a),  del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11  dicembre  2013,   si   applicano   le   esenzioni   previste
all'articolo 215, comma 1. 
6. Alle borse di studio di cui all'articolo 1, commi da  273  a  289,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  applicano  le  disposizioni
del comma 1. 
7. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di  borse
di studio erogate dallo Stato, dalle regioni,  dalle  fondazioni  ITS
Academy e da  altri  soggetti  pubblici  agli  studenti  iscritti  ai
percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma  1,  della  legge  15
luglio  2022,  n.  99,  ivi  comprese  le  borse  di  studio  di  cui
all'articolo 5, comma 4, lettera a) della medesima legge.