ART. 222
Esenzioni per le borse di studio
(articolo 4, comma 1, legge 13 agosto 1984, n. 476; articolo 6, comma
6-bis, legge 30 novembre 1989, n. 398; articolo 4, comma 3, legge 3
luglio 1998, n. 210; articolo 6, comma 13, legge 23 dicembre 1999, n.
488; articolo 1, comma 50, legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo
1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 4, comma
9-bis, primo periodo, legge 15 luglio 2022, n. 99)
1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 e gli
assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dalle regioni a statuto ordinario,
in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente
l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle
regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e
Bolzano allo stesso titolo.
2. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, di cui al comma
1, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi
di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei confronti dei percipienti.
3. Alle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3
luglio 1998, n. 210, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e
all'articolo 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con
decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita'
di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1°
gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con
decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 1995, come modificata dalla decisione 576/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme
aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo
complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85.
5. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di
studio per la mobilita' internazionale erogate a favore degli
studenti delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste
all'articolo 215, comma 1.
6. Alle borse di studio di cui all'articolo 1, commi da 273 a 289,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni
del comma 1.
7. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse
di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS
Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai
percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 15
luglio 2022, n. 99, ivi comprese le borse di studio di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera a) della medesima legge.