Articolo 11 Prevalenza delle PTU § 1 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 6 paragrafo 1, le norme tecniche e le PTU prevalgono, nelle relazioni fra gli Stati parti, sulle disposizioni della Convenzione internazionale sull'Unita' Tecnica delle Ferrovie, firmata a Berna il 21 ottobre 1882, secondo il suo tenore del 1938. § 2 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 6 paragrafo 1, le presenti Regole uniformi nonche' le norme tecniche e le PTU prevalgono, fra gli Stati parti, sulle disposizioni tecniche: a) del Regolamento per l'impiego reciproco delle carrozze e bagagliai in traffico internazionale (RIC); b) del Regolamento per l'impiego reciproco dei carri in traffico internazionale (RIV).