(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                        Prevalenza delle PTU 
 
  § 1 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla  Commissione
di esperti tecnici in conformita'  all'articolo  6  paragrafo  1,  le
norme tecniche e le PTU prevalgono, nelle  relazioni  fra  gli  Stati
parti,   sulle   disposizioni   della   Convenzione    internazionale
sull'Unita' Tecnica delle Ferrovie, firmata a  Berna  il  21  ottobre
1882, secondo il suo tenore del 1938. 
  § 2 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla  Commissione
di esperti tecnici in conformita'  all'articolo  6  paragrafo  1,  le
presenti  Regole  uniformi  nonche'  le  norme  tecniche  e  le   PTU
prevalgono, fra gli Stati parti, sulle disposizioni tecniche: 
    a) del Regolamento  per  l'impiego  reciproco  delle  carrozze  e
bagagliai in traffico internazionale (RIC); 
    b) del Regolamento per l'impiego reciproco dei carri in  traffico
internazionale (RIV).