(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                        Tabella d'equivalenza 
 
  §  1  Allo  scopo  di  ridurre  al  minimo  le  valutazioni  e,  di
conseguenza, i costi dovuti alle domande  di  ammissione  tecnica,  i
requisiti tecnici nazionali di cui all'articolo 12 sono  classificati
in conformita'  all'elenco  dei  parametri  e  ai  principi  definiti
nell'allegato alle presenti Regole uniformi.  La  classificazione  e'
effettuata sotto la  responsabilita'  della  Commissione  di  esperti
tecnici. Gli Stati parti e le  organizzazioni  regionali  collaborano
con la Commissione di esperti tecnici e con  il  Segretario  generale
all'esecuzione di questo compito. 
  § 2 La Commissione di esperti tecnici puo'  riesaminare  l'allegato
tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso il  riconoscimento
reciproco di veicoli negli Stati parti. 
  § 3 La Commissione di esperti tecnici provvede alla stesura  di  un
documento di riferimento  contenente  rinvii  incrociati  a  tutti  i
requisiti tecnici nazionali notificati. Il documento di  riferimento,
che precisa anche  le  disposizioni  pertinenti  nelle  PTU  e  nelle
rispettive STI (art. 8 par.  9),  e'  pubblicato  sul  sito  Internet
dell'Organizzazione e aggiornato. 
  § 4 Dopo aver tenuto debitamente conto  dell'opinione  degli  Stati
membri interessati e delle  organizzazioni  regionali  coinvolte,  la
Commissione  di  esperti  tecnici   puo'   decidere   di   dichiarare
l'equivalenza in materia di sicurezza ferroviaria: 
    a) tra i requisiti tecnici nazionali di diversi Stati parti; 
    b) tra le disposizioni delle PTU e  quelle  corrispondenti  delle
STI; e 
    c) tra i requisiti tecnici nazionali di uno o di piu' Stati parti
e le disposizioni delle PTU e/o le disposizioni delle STI. 
  L'equivalenza dichiarata e' indicata in una tabella di  equivalenza
nel documento di riferimento menzionato al paragrafo 3 di cui sopra.