Articolo 13 Tabella d'equivalenza § 1 Allo scopo di ridurre al minimo le valutazioni e, di conseguenza, i costi dovuti alle domande di ammissione tecnica, i requisiti tecnici nazionali di cui all'articolo 12 sono classificati in conformita' all'elenco dei parametri e ai principi definiti nell'allegato alle presenti Regole uniformi. La classificazione e' effettuata sotto la responsabilita' della Commissione di esperti tecnici. Gli Stati parti e le organizzazioni regionali collaborano con la Commissione di esperti tecnici e con il Segretario generale all'esecuzione di questo compito. § 2 La Commissione di esperti tecnici puo' riesaminare l'allegato tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso il riconoscimento reciproco di veicoli negli Stati parti. § 3 La Commissione di esperti tecnici provvede alla stesura di un documento di riferimento contenente rinvii incrociati a tutti i requisiti tecnici nazionali notificati. Il documento di riferimento, che precisa anche le disposizioni pertinenti nelle PTU e nelle rispettive STI (art. 8 par. 9), e' pubblicato sul sito Internet dell'Organizzazione e aggiornato. § 4 Dopo aver tenuto debitamente conto dell'opinione degli Stati membri interessati e delle organizzazioni regionali coinvolte, la Commissione di esperti tecnici puo' decidere di dichiarare l'equivalenza in materia di sicurezza ferroviaria: a) tra i requisiti tecnici nazionali di diversi Stati parti; b) tra le disposizioni delle PTU e quelle corrispondenti delle STI; e c) tra i requisiti tecnici nazionali di uno o di piu' Stati parti e le disposizioni delle PTU e/o le disposizioni delle STI. L'equivalenza dichiarata e' indicata in una tabella di equivalenza nel documento di riferimento menzionato al paragrafo 3 di cui sopra.