(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini delle presenti Regole uniformi, dei loro allegati  e  delle
PTU,  oltre  ai  termini  definiti  all'articolo  2  delle  ATMF,  si
definiscono i termini seguenti: 
    a) «carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di  mezzo
di trazione che e' destinato a trasportare  viaggiatori;  il  termine
include il bagagliaio che fa parte di un treno passeggeri; 
    b) «progetto in uno  stadio  di  sviluppo  avanzato»  designa  un
progetto che ha raggiunto una fase di pianificazione/costruzione tale
che   qualsiasi   modifica   delle   specifiche   tecniche    sarebbe
inaccettabile per lo Stato parte interessato; un tale  ostacolo  puo'
essere  di  natura  legale,  contrattuale,  economica,   finanziaria,
sociale o ambientale e deve essere adeguatamente comprovato; 
    c) «sostituzione  nell'ambito  della  manutenzione»  designa  una
sostituzione di componenti con  pezzi  aventi  identiche  funzioni  e
prestazioni nell'ambito della manutenzione preventiva e correttiva; 
    d) «prescrizione tecnica» designa ogni  regola,  diversa  da  una
norma tecnica, contenuta  nelle  PTU  e  relativa  alla  costruzione,
all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza o  a  una  procedura
concernente il materiale ferroviario; 
    e) «norma tecnica» designa una norma adottata su base  volontaria
da  un  organismo  di  normalizzazione  internazionale   riconosciuto
secondo le procedure che gli sono proprie; 
    f) «veicolo di trazione» designa un veicolo ferroviario munito di
mezzo di trazione; 
    g) «carro» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo  di
trazione che e' destinato a trasportare merci.