(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                     Convalida di norme tecniche 
 
  § 1 La decisione in merito alla convalida di una norma tecnica o di
parti di essa spetta alla Commissione di esperti tecnici  secondo  la
procedura prevista agli articoli  16,  20  e  33  paragrafo  6  della
Convenzione. Le decisioni entrano in  vigore  secondo  l'articolo  35
paragrafi 3 e 4 della Convenzione. 
  § 2 Una domanda di convalida  di  una  norma  tecnica  puo'  essere
presentata da: 
    a) ogni Stato parte; 
    b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x)
delle ATMF; 
    c) ogni organismo di normalizzazione nazionale  o  internazionale
che si occupa della normalizzazione nell'ambito ferroviario; si tiene
conto dell'articolo 3 paragrafo 2; 
    d) ogni associazione internazionale  rappresentativa  per  i  cui
membri  l'esistenza  di  norme   tecniche   relative   al   materiale
ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di  economia
nell'esercizio della loro attivita'. 
  § 3 I riferimenti alle norme tecniche convalidate  sono  pubblicati
dal Segretario generale sul sito Internet  dell'Organizzazione.  Dopo
la pubblicazione dei riferimenti, l'applicazione delle norme tecniche
ne fa presumere la conformita' alle corrispondenti PTU. 
  § 4 L'applicazione di norme tecniche convalidate  avviene  su  base
volontaria; tuttavia, una norma puo'  essere  resa  obbligatoria,  in
tutto o in parte, attraverso disposizioni contenute in una PTU.