(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                           Adozione di PTU 
 
  § 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica
incombe alla Commissione di  esperti  tecnici  secondo  la  procedura
prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione.  Le
decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35  paragrafi  3  e  4
della Convenzione. 
  § 2 Una domanda di  adozione  o  di  modifica  di  PTU  secondo  il
paragrafo 1 puo' essere presentata da: 
    a) ogni Stato parte; 
    b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x)
delle ATMF; 
    c) ogni associazione internazionale  rappresentativa  per  i  cui
membri l'esistenza  di  PTU  relative  al  materiale  ferroviario  e'
indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia  nell'esercizio
della loro attivita'.