Articolo 6 Adozione di PTU § 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 puo' essere presentata da: a) ogni Stato parte; b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF; c) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'.