(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                         Forma delle domande 
 
  Le domande di cui agli articoli 5 e  6  devono  essere  inviate  al
Segretario generale e indirizzate alla Commissione di esperti tecnici
in una delle lingue di lavoro in conformita' all'articolo 1 paragrafo
6  della  Convenzione.  La  Commissione  di  esperti   tecnici   puo'
respingere una domanda qualora la ritenga incompleta, incoerente, non
sufficientemente motivata o ingiustificata. La  domanda  deve  essere
corredata da una valutazione delle conseguenze sociali, economiche  e
ambientali.