(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 7a)
                             Articolo 7a 
 
                    Valutazione delle conseguenze 
 
  § 1 La Commissione di esperti tecnici adotta le sue decisioni  dopo
aver  preso  in  considerazione  le  motivazioni   e   gli   elementi
giustificativi presentati dal richiedente. 
  § 2 La valutazione indica l'impatto prevedibile per l'insieme degli
Stati parti, dei gestori e degli  altri  attori  interessati.  Se  la
domanda ha un impatto su PTU diverse da quella  a  cui  si  riferisce
direttamente, vanno prese in considerazione anche queste interfacce. 
  § 3 Tutti gli organismi interessati  partecipano  alla  valutazione
fornendo a titolo gratuito i dati necessari, a condizione che  questi
non siano protetti dai diritti di proprieta' intellettuale.