(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                Prescrizioni tecniche uniformi (PTU) 
 
  §  1  Le  PTU  adottate   sono   pubblicate   sul   sito   Internet
dell'Organizzazione. 
  § 2 Di regola, ogni sottosistema e' sottoposto a una  PTU.  Se  del
caso, un sottosistema puo' essere coperto da diverse PTU  e  una  PTU
puo' coprire diversi sottosistemi. 
  § 2a Le PTU si applicano ai sottosistemi nuovi. Si applicano  a  un
sottosistema esistente quando quest'ultimo e' rinnovato o ammodernato
e conforme alla strategia di migrazione disciplinata al  paragrafo  4
lettera f). 
  § 3 Al termine della procedura di notifica di cui  all'articolo  35
paragrafi 3 e 4 della Convenzione e con almeno un  mese  di  anticipo
rispetto all'entrata in vigore, il Segretario generale  pubblica  sul
sito Internet dell'Organizzazione quanto segue: 
    a) la PTU adottata e notificata; 
    b) la data di entrata in vigore; 
    c) la lista degli Stati parti in cui si applica questa PTU; 
    d) la lista aggiornata delle PTU e delle loro date di entrata  in
vigore. 
  § 4 Nella misura necessaria al raggiungimento dello  scopo  fissato
all'articolo 3, le PTU  che  si  riferiscono  a  sottosistemi  devono
almeno: 
    a) indicare il campo di applicazione previsto (parte della rete o
veicoli, sottosistema o parte di sottosistema); 
    b)  stabilire  i  requisiti  essenziali  di   ogni   sottosistema
interessato e le sue interfacce con altri sottosistemi; 
    c) definire le specifiche funzionali e tecniche che devono essere
rispettate  dal  sottosistema  e  dalle  sue  interfacce  con   altri
sottosistemi; ove necessario, queste  specifiche  possono  variare  a
seconda  dell'utilizzazione   del   sottosistema,   ad   esempio   in
conformita' alle categorie di tratte, punti nodali e/o veicoli; 
    d) determinare  gli  elementi  costruttivi  o  le  componenti  di
interoperabilita' e le interfacce che devono essere oggetto di  norme
tecniche necessarie per realizzare  l'interoperabilita'  nel  sistema
ferroviario; 
    e) precisare per ogni caso preso in considerazione  le  procedure
da utilizzare per valutare la  conformita'  alle  disposizioni  delle
PTU; queste procedure si basano sui moduli di valutazione definiti in
una PTU generale di cui al paragrafo 8; 
    f) indicare la strategia di attuazione delle PTU; in particolare,
e' necessario specificare le tappe da  superare  per  realizzare  una
transizione graduale dallo stato esistente a quello finale in cui  la
conformita' alle PTU sia la norma; ogni  tappa  comporta  appropriate
disposizioni transitorie; 
    g)  indicare  per  il   personale   interessato   le   qualifiche
professionali nonche' le condizioni  sanitarie  e  di  sicurezza  sul
lavoro richieste dalla gestione e dalla manutenzione del sottosistema
interessato cosi' come dall'attuazione delle PTU. 
  § 5 Ogni PTU deve essere elaborata sulla base di  un  esame  di  un
sottosistema esistente e deve precisare uno o piu' sottosistemi  come
obiettivi da raggiungere progressivamente in un ragionevole  arco  di
tempo. Di conseguenza, l'adozione graduale delle PTU e la conformita'
con   queste   ultime   consentono   la   realizzazione   progressiva
dell'interoperabilita' nel sistema ferroviario. 
  § 6 Le PTU devono preservare in modo appropriato la  compatibilita'
del sistema ferroviario esistente in ciascuno Stato parte. Con questo
obiettivo si puo' prevedere in ogni PTU una  disposizione  per  «casi
specifici» riguardante uno o piu' Stati parti nei settori delle  reti
e dei  veicoli;  particolare  attenzione  va  accordata  alla  sagoma
limite, allo scartamento o alla distanza tra i binari  e  ai  veicoli
provenienti da Paesi terzi o ivi diretti. Per ogni caso specifico, le
PTU precisano le regole per l'attuazione degli elementi indicati  nel
paragrafo 4 lettere da c) fino a g). 
  § 7 Gli aspetti tecnici considerati come requisiti essenziali e che
non  possono  essere  esplicitamente  trattati  in   una   PTU   sono
chiaramente identificati nella prescrizione come «punti aperti». 
  § 8 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare delle  PTU  che
non si riferiscono a sottosistemi, come le disposizioni  generali,  i
requisiti essenziali o i moduli di valutazione. 
  § 9 I testi delle PTU sono presentati in un formato a due  colonne.
I testi su  pagina  intera  senza  colonne  sono  identici  ai  testi
corrispondenti delle specificazioni tecniche per  l'interoperabilita'
(STI) della Comunita' europea. Quando e' suddiviso in due colonne, il
testo e' diverso per le PTU e per le  STI  corrispondenti  o  per  le
altre regolamentazioni della Comunita' europea. Il  testo  della  PTU
(disposizioni dell'OTIF) compare nella colonna di sinistra, mentre il
testo della STI (Comunita' europea) compare nella colonna di  destra.
All'estrema destra e' riportato il riferimento della STI.