Articolo 8 Prescrizioni tecniche uniformi (PTU) § 1 Le PTU adottate sono pubblicate sul sito Internet dell'Organizzazione. § 2 Di regola, ogni sottosistema e' sottoposto a una PTU. Se del caso, un sottosistema puo' essere coperto da diverse PTU e una PTU puo' coprire diversi sottosistemi. § 2a Le PTU si applicano ai sottosistemi nuovi. Si applicano a un sottosistema esistente quando quest'ultimo e' rinnovato o ammodernato e conforme alla strategia di migrazione disciplinata al paragrafo 4 lettera f). § 3 Al termine della procedura di notifica di cui all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione e con almeno un mese di anticipo rispetto all'entrata in vigore, il Segretario generale pubblica sul sito Internet dell'Organizzazione quanto segue: a) la PTU adottata e notificata; b) la data di entrata in vigore; c) la lista degli Stati parti in cui si applica questa PTU; d) la lista aggiornata delle PTU e delle loro date di entrata in vigore. § 4 Nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo fissato all'articolo 3, le PTU che si riferiscono a sottosistemi devono almeno: a) indicare il campo di applicazione previsto (parte della rete o veicoli, sottosistema o parte di sottosistema); b) stabilire i requisiti essenziali di ogni sottosistema interessato e le sue interfacce con altri sottosistemi; c) definire le specifiche funzionali e tecniche che devono essere rispettate dal sottosistema e dalle sue interfacce con altri sottosistemi; ove necessario, queste specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema, ad esempio in conformita' alle categorie di tratte, punti nodali e/o veicoli; d) determinare gli elementi costruttivi o le componenti di interoperabilita' e le interfacce che devono essere oggetto di norme tecniche necessarie per realizzare l'interoperabilita' nel sistema ferroviario; e) precisare per ogni caso preso in considerazione le procedure da utilizzare per valutare la conformita' alle disposizioni delle PTU; queste procedure si basano sui moduli di valutazione definiti in una PTU generale di cui al paragrafo 8; f) indicare la strategia di attuazione delle PTU; in particolare, e' necessario specificare le tappe da superare per realizzare una transizione graduale dallo stato esistente a quello finale in cui la conformita' alle PTU sia la norma; ogni tappa comporta appropriate disposizioni transitorie; g) indicare per il personale interessato le qualifiche professionali nonche' le condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro richieste dalla gestione e dalla manutenzione del sottosistema interessato cosi' come dall'attuazione delle PTU. § 5 Ogni PTU deve essere elaborata sulla base di un esame di un sottosistema esistente e deve precisare uno o piu' sottosistemi come obiettivi da raggiungere progressivamente in un ragionevole arco di tempo. Di conseguenza, l'adozione graduale delle PTU e la conformita' con queste ultime consentono la realizzazione progressiva dell'interoperabilita' nel sistema ferroviario. § 6 Le PTU devono preservare in modo appropriato la compatibilita' del sistema ferroviario esistente in ciascuno Stato parte. Con questo obiettivo si puo' prevedere in ogni PTU una disposizione per «casi specifici» riguardante uno o piu' Stati parti nei settori delle reti e dei veicoli; particolare attenzione va accordata alla sagoma limite, allo scartamento o alla distanza tra i binari e ai veicoli provenienti da Paesi terzi o ivi diretti. Per ogni caso specifico, le PTU precisano le regole per l'attuazione degli elementi indicati nel paragrafo 4 lettere da c) fino a g). § 7 Gli aspetti tecnici considerati come requisiti essenziali e che non possono essere esplicitamente trattati in una PTU sono chiaramente identificati nella prescrizione come «punti aperti». § 8 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare delle PTU che non si riferiscono a sottosistemi, come le disposizioni generali, i requisiti essenziali o i moduli di valutazione. § 9 I testi delle PTU sono presentati in un formato a due colonne. I testi su pagina intera senza colonne sono identici ai testi corrispondenti delle specificazioni tecniche per l'interoperabilita' (STI) della Comunita' europea. Quando e' suddiviso in due colonne, il testo e' diverso per le PTU e per le STI corrispondenti o per le altre regolamentazioni della Comunita' europea. Il testo della PTU (disposizioni dell'OTIF) compare nella colonna di sinistra, mentre il testo della STI (Comunita' europea) compare nella colonna di destra. All'estrema destra e' riportato il riferimento della STI.