Articolo 8a Lacune nelle PTU § 1 La Commissione di esperti tecnici, quando apprende che una PTU adottata presenta errori o lacune o non soddisfa pienamente i requisiti essenziali, adotta misure appropriate, e segnatamente: a) decide se modificare la PTU interessata in conformita' agli articoli 6 e 8; ed b) esprime raccomandazioni riguardanti soluzioni provvisorie giustificate. § 2 Gli Stati parti, le organizzazioni regionali e gli organismi di valutazione sono tenuti a informare senza indugio il Segretario generale qualora constatino errori o lacune in una PTU.