(Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                            Dichiarazioni 
 
  §1 Ogni Stato parte puo',  entro  quattro  mesi  dalla  data  della
notifica ad opera  del  Segretario  generale  della  decisione  della
Commissione di esperti tecnici, depositare  presso  quest'ultima  una
dichiarazione motivata secondo la quale detto Stato non  applichera',
o applichera' solo parzialmente la norma  tecnica  convalidata  o  la
prescrizione  tecnica   uniforme   adottata   per   quanto   concerne
l'infrastruttura  ferroviaria  situata  sul  suo  territorio  ed   il
traffico su questa infrastruttura. 
  §2 Gli Stati parti che hanno reso una dichiarazione in  conformita'
al § 1 non vengono presi in considerazione nel fissare il  numero  di
Stati che devono formulare un'obiezione in  conformita'  all'articolo
35, § 4 della Convenzione, affinche' la decisione  della  Commissione
di esperti tecnici non entri in vigore. 
  §3 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in  conformita'  al  §  1
puo' rinunciarvi in qualsiasi  momento,  informandone  il  Segretario
generale. Questa rinuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese
successivo all'informativa.