Articolo 9 Dichiarazioni §1 Ogni Stato parte puo', entro quattro mesi dalla data della notifica ad opera del Segretario generale della decisione della Commissione di esperti tecnici, depositare presso quest'ultima una dichiarazione motivata secondo la quale detto Stato non applichera', o applichera' solo parzialmente la norma tecnica convalidata o la prescrizione tecnica uniforme adottata per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria situata sul suo territorio ed il traffico su questa infrastruttura. §2 Gli Stati parti che hanno reso una dichiarazione in conformita' al § 1 non vengono presi in considerazione nel fissare il numero di Stati che devono formulare un'obiezione in conformita' all'articolo 35, § 4 della Convenzione, affinche' la decisione della Commissione di esperti tecnici non entri in vigore. §3 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il Segretario generale. Questa rinuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo all'informativa.